338 254 5998
Consigli

Vendere e comprare casa, senza sorprese.

Due guide pratiche, scritte con le fonti ufficiali: Notariato, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio e testi di legge.

Una proprietaria mostra all'agente immobiliare la sua casa con terrazza e vista sul mare
Per chi vende

Vendere casa

Un'agente immobiliare accompagna una coppia in visita a una casa luminosa vicino al mare
Per chi compra

Comprare casa

Le cinque regole d'oro

Se ricorda solo questo, è già al sicuro.

  1. Il preliminare, sempre dal notaio di fiducia

    La proposta d'acquisto impegna solo chi la firma; il preliminare impegna entrambi. Fatto dal notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata) può essere trascritto: da quel momento la casa è “riservata” all'acquirente, il venditore non può venderla ad altri né ipotecarla, e i suoi creditori non possono pignorarla.

    Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato – Il contratto preliminare · consultato a ottobre 2026
  2. Solo agenti iscritti in Camera di Commercio

    Per fare il mediatore immobiliare servono corso, esame e iscrizione al Registro delle Imprese. Chi non è iscritto non ha diritto alla provvigione ed esercita abusivamente. L'iscrizione si verifica con una semplice visura camerale.

    Fonte: Camera di Commercio di Torino – Guida “Rivolgersi a un agente immobiliare” · edizione 2021
  3. E coperti da assicurazione professionale

    La legge impone all'agente una polizza di responsabilità civile per errori e negligenze professionali, a tutela dei clienti. Un professionista serio la mostra senza problemi: è la garanzia che un errore non resta a suo carico.

    Fonte: Legge 3 febbraio 1989, n. 39 – Agenti di affari in mediazione · testo vigente su Normattiva
  4. Prima i documenti, poi le firme

    Se la casa non corrisponde alla planimetria catastale o mancano gli estremi dei titoli edilizi, il rogito è nullo per legge. Le verifiche urbanistiche e catastali vanno fatte prima della proposta, non la settimana del notaio.

    Fonte: D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), art. 46 – Nullità degli atti · testo vigente su Normattiva
  5. Pagamenti tracciabili, prezzo protetto

    Nell'atto si dichiarano i mezzi di pagamento e la provvigione dell'agenzia. E chi compra può chiedere che il saldo resti sul conto dedicato del notaio fino alla trascrizione: un denaro separato, impignorabile, al sicuro per entrambe le parti.

    Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato – Il deposito del prezzo · consultato a ottobre 2026