ACQUISTO IMMOBILE AD USO ABITATIVO
In caso di acquisto di un immobile, l’acquirente è soggetto, in via generale, al pagamento di IVA e/o imposta di registro (a seconda del venditore) e imposte ipotecaria e catastale.

 

Venditore

IVA

Imposta Registro

Imposta ipotecaria

Imposta Catastale

Privato

NO

7%

2%

1%

Impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione

NO

7%

2%

1%

impresa "costruttrice" (o ristrutturatrice) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori. Oppure che vende entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata

10%
(20% se ab. di lusso)

€ 168,00

€ 168,00

€ 168,00

 

Per l’acquisto della prima casa sono previste particolari aliquote agevolate al verificarsi di determinate
condizioni.

 

CALCOLO DELLE IMPOSTE
Imposte di registro, ipotecaria e catastale
Le imposte vengono versate dal notaio al momento della registrazione.
Esclusivamente per le vendite di immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile per il calcolo delle imposte è costituita dal valore catastale dell’immobile.
È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale come successivamente determinato a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione.

L’occultamento anche parziale del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

  • le imposte saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
  • una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l’imposta reale e quella già versata.

L’acquirente, per poter fruire dell’applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell’immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Il predetto sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30 per cento dell’onorario del notaio che, come è noto, viene calcolato sul valore dell’immobile indicato nell’atto.

Valore catastale
Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) per i
seguenti coefficienti:

  • 110 per la prima casa;
  • 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
  • 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
  • 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  • 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

IVA
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti.
Se, però, per l’acquisto dell’immobile l’acquirente ha contratto un mutuo o ha chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.